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Statuto Gemme (Europa)

STATUTO INTERNAZIONALE

G.E.M.M.E. Groupement européen des magistrats pour la médiation

dopo le modifiche del PV dell’ AG straordinaria del 18/03/2006

Preambolo

L’associazione, pur costituita inizialmente secondo la legge francese, potrà in futuro diventare una federazione secondo le disposizioni più appropriate per la realizzazione del suo oggetto sociale e delle sue finalità all’interno dell’Unione Europea.

Articolo 1

E’ fondata tra gli aderenti del presente statuto, disciplinata dalla legge francese del 1 luglio 1901, che ha per denominazione Gruppo europeo dei magistrati per la mediazione (G.E.M.M.E.).

Articolo 2

1. Lo scopo di questa associazione è di riunire dei magistrati degli Stati membri dell’Unione Europea e di A.E.L.E. (Associazione Europea del libero scambio) i cui componenti sono la Svizzera, il Lichtestein, la Norvegia e l’Islanda che, applicando o confinando nell’applicazione di modi alternativi nella risoluzione dei conflitti, ritengono che una giustizia effettiva e pacificatrice comporti, tra le altre esigenze, la promozione e lo sviluppo di questi modi alternativi e in modo particolare della mediazione giudiziaria.

2. Hanno titolo a diventarne membri i magistrati professionali o onorari, in servizio o meno.

3. Possono iscriversi anche le giurisdizioni presso le quali operano detti magistrati, secondo le possibilità concesse dalle disposizioni ordinamentali.

4. I membri dell’associazione si riuniscono presso le sezioni costituite in ciascuno stato dell’Unione Europea e di A.E.L.E.

5. Possono essere iscritti dei membri onorari in forza di una decisione dell’assemblea generale e in ragione delle loro attività segnalate all’associazione.

6. Possono inoltre essere associati dei membri, su gradimento del Comitato esecutivo, tra gli avvocati, i professori universitari e ogni altra persona qualificata che manifesti interesse verso la mediazione e che operi in suo favore.

7. Il raggio d’azione dell’associazione è l’Unione Europea e i paesi membri di A.E.L.E.

8. Il suo oggetto è : –favorire all’interno di ciascun stato membro dell’Unione così come all’interno di A.E.L.E. e all’interno di quest’ultime il collegamento tra i giudici che operano per la mediazione nella prospettiva di rafforzarne e migliorarne la pratica ; –scambiare all’interno di ciascun stato membro dell’Unione così come all’interno di A.E.L.E. e all’interno di quest’ultime le pratiche e le esperienze in materia di mediazione, di conciliazione e di ogni altro modo alternativo nella risoluzione dei conflitti ; –di contribuire allo sviluppo della mediazione e dei modi alternativi nella risoluzione dei conflitti, partecipando alla riflessione e ai lavori delle istituzioni europei sulla materia e di quelle di A.E.L.E., operando in favore dell’insegnamento della mediazione e dei modi alternativi nella risoluzione dei conflitti nei corsi di laurea in giurisprudenza e nella formazione dei magistrati e degli avvocati, facendoli conoscere ai professionisti e ai cittadini, partecipando alla formazione dei mediatori ; –accompagnare con tutti gli strumenti disponibili i magistrati interessati e impegnati nella mediazione e favorire la loro formazione in vista di un uso pertinente e effettivo di questa come di ogni altro alternativo di risoluzione dei conflitti legalmente ammesso.

Articolo 3

1. La sede dell’Associazione è stabilita presso la Corte di Cassazione della Repubblica francese, 5 quai de l’Horloge 75001 Paris. 2. La sede potrà essere trasferita su decisione dell’assemblea generale.

Articolo 4

1. L’associazione si compone di :
membri onorari che sono esentati dal versamento di quote associative ;
membri benefattori che versano una quota associativa annuale pari almeno al decuplo di quella versata dai membri attivi ; –membri attivi, titolari o associati che hanno versato una quota annuale stabilita dall’assemblea generale o dal consiglio di amministrazione su delega dell’assemblea generale. 2. La prima quota è stabilita in Euro. 60,00 per ogni persona fisica.

Articolo 5

La qualità di membro dell’associazione si perde per dimissioni, morte, radiazione decisa dal consiglio d’amministrazione per il mancato pagamento o per gravi motivi, a seguito di invito dell’interessato a fornire le spiegazioni del caso.

Articolo 6

1. Le risorse dell’associazione sono costituite dalle quote e dalle sovvenzioni delle istituzioni europee, degli stati membri dell’Unione europea così come le sovvenzioni di enti similari di A.E.L.E. e degli enti territoriali di quegli stati nonché di altre istituzioni abilitate. 2. Per organizzare delle manifestazioni o delle comunicazioni destinate al pubblico, l’associazione potrà ricevere dei contributi da imprese pubbliche o private.

Articolo 7

1.L’associazione è diretta da un Consiglio di amministrazione composto da almeno cinque membri eletti dall’assemblea generale, a cui si aggiunge un membro designato da ciascuna sezione nazionale costituita negli stati membri dell’Unione europea e di A.E.L.E. ; essi sono eletti o designati per due anni e sono rieleggibili senza limitazioni.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un Comitato esecutivo composto da un Presidente, un vice-presidente, un segretario generale, un segretario generale aggiunto, un tesoriere e un tesoriere aggiunto.

Una sezione nazionale è costituita da almeno sette adesioni dello stesso paese (persone fisiche o persone giuridiche), per ottenere questo numero i membri associati non possono essere più di due, gli altri cinque devono essere magistrati o giurisdizioni. Questa delibera entrerà in vigore fra due anni.

Le sezioni in corso di costituzione sono ammesse a delegare un osservatore al Consiglio di amministrazione.

3. La presidenza e la vice presidenza sono attribuite a turno tra le sezioni nazionali costituite.

4. Uno dei segretari generali ha il compito di assicurare la diffusione delle informazioni sui lavori delle sezioni nazionali.

Articolo 8

1.Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni sei mesi su convocazione del presidente o in ogni momento su richiesta di un terzo dei membri.

2.Le decisioni sono prese a maggioranza.

3. Il membro del Consiglio d’amministrazione che, senza giustificazioni, non ha partecipato a tre riunioni consecutive, potrà essere considerato come dimissionario.

Articolo 8-bis

L’associazione è rappresentata dal suo presidente che ha la facoltà di farsi rimpiazzare in vista di un atto preciso da ognuno dei membri del Consiglio d’amministrazione.

Articolo 9

1. L’assemblea generale ordinaria comprende tutti i membri dell’associazione a qualunque titolo siano iscritti e i membri associati hanno diritto di voto.

2. L’assemblea si riunisce almeno ogni 24 mesi ; in ogni caso una prima assemblea dovrà essere tenuta nel corso dell’ultimo trimestre del 2004.

3. I membri dell’associazione sono convocati almeno un mese prima con un ordine del giorno inserito nella convocazione in una località decisa dal Consiglio d’amministrazione.

4. Le convocazioni sono di responsabilità delle sezioni nazionali. I membri che non sono in regola con le loro quote possono assistere alle assemblee, ma non possono né partecipare né votare ; sono da considerarsi in regola con le loro quote, i membri che le hanno pagate all’apertura dell’assemblea.

5. Tutti i membri ricevono la convocazione per posta elettronica o, in mancanza di questa, per posta semplice e rinunciano a essere convocati per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. I membri dell’associazione possono essere rappresentati da delegati designati per l’assemblea generale.

7. Le deliberazioni e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e dei rappresentanti.

8. Il presidente, o il vice-presidente in caso d’impedimento del primo, presiede l’assemblea, espone la situazione dell’associazione quanto alla realizzazione del suo oggetto e quanto agli sviluppi previsti o progettati.

9. Il tesoriere o il tesoriere aggiunto rendono il conto della gestione e presentano i bilanci annuali o intermedi da sottomersi all’approvazione dell’assemblea.

10. Esaurito l’ordine del giorno si procede alla sostituzione dei membri uscenti del Consiglio di amministrazione.

Articolo 10

L’assemblea generale straordinaria ha il potere di modificare lo statuto. Essa si pronuncia a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti e rappresentati, che costituiscano almeno la metà dei membri dell’associazione. Essa è convocata secondo le disposizioni dell’art.9 con inserimento del progetto di modificazione dello statuto nella convocazione.

Articolo 11

Il Consiglio di amministrazione può approvare un regolamento interno per precisare aspetti non previsti dallo statuto limitatamente all’amministrazione ordinaria dell’associazione. Tale regolamento è portato a conoscenza dell’assemblea generale ed è reso esecutivo salvo opposizione di quest’ultima.

Articolo 12


1. Lo scioglimento è deciso con la maggioranza prevista per l’assemblea generale straordinaria e, senza quorum, in seconda convocazione se questo non è stato raggiunto in occasione della prima convocazione.

2. Uno o più liquidatori sono designati da quest’assemblea e l’attivo è devoluto secondo le indicazioni dell’art.9 della legge 1 luglio 1901.